MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 novembre 1998
Comunicazioni degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria.
(GU Serie Generale n.284 del 04-12-1998)
Articolo 1
1. L’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.
Articolo 2
1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all’articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d’imposta.